Nell’Islam tutte le leggi che regolano l’esistenza umana sono ricondotte alla shari’a
L’Italia guida la riforma giudiziaria in nome del Profeta
di Stefano Sbordoni
La riforma del sistema giudiziario in Afghanistan, nell’era post-talebana, ha avuto inizio con la conferenza internazionale di Tokyo del gennaio 2002 e con il successivo meeting di alcuni Paesi donatori, membri del G8, svoltosi in primavera a Ginevra. Durante tali incontri, la riorganizzazione del “settore sicurezza” afgano (forze armate, polizia, giustizia, lotta al narcotraffico e mobilitazione di ex-combattenti) è stata affidata a cinque Paesi guida (lead nations), tra cui l’Italia. A quest’ultima, in particolare, viene affidato l’incarico di “guidare” la riforma del sistema giudiziario. La ragione di tale scelta è da ascrivere a un buon numero di circostanze, quali gli storici rapporti dell’Italia con il Paese asiatico, instaurati sin da1 1922; l’esilio a Roma dell’ultimo re dell’Afghanistan, Zahir Shah, dal 1973 al 2002; l’influenza della tradizione giuridica italiana e francese sulle riforme dell’ordinamento afgano intraprese nel corso del 900; la scarsa familiarità di altri donatori (ad esempio Stati Uniti e Regno Unito) con i sistemi giuridici di civil law, nel cui alveo si situa, perlomeno in parte, il sistema giuridico afgano; lo scarso interesse degli altri Stati a misurarsi con la riforma di un settore, quello della giustizia, che necessariamente produce risultati apprezzabili (e misurabili) solo dopo un tempo sufficientemente lungo, necessario affinché i cambiamenti apportati a livello normativo si riverberino sul sistema.
E le criticità da affrontare non sono poche: per esempio trattare di diritti umani. Nell’Islam è questione complessa e problematica. Il rischio, infatti, è di essere accusati, da parte musulmana, di ingerenza e di visione prettamente occidentale nei confronti di un argomento viziato da pregiudizi. Secondo il punto di vista islamico le società occidentali contemporanee, prevalentemente laiche, si farebbero portavoce e detentrici di una teoria universalmente valida dei diritti umani. Questa “presunzione” è respinta dalle voci ufficiali del mondo islamico: in primo luogo, perché tutte le leggi dell’esistenza umana sono ricondotte alla shari’a (e quindi non ne vengono riconosciute altre come valide); in secondo luogo, è per loro inaccettabile l’adozione di regole di natura laica. Anche i più recenti fatti internazionali sono letti alla luce di un’ingiusta considerazione dei diritti dei popoli. Organismi come le stesse Nazioni unite vengono accusati di parzialità e di asservimento a logiche di potere e profitto. Alla concezione occidentale dei diritti dell’uomo viene contrapposto l’Islam con i suoi principi.
Negli ultimi vent’anni, alcuni organismi islamici internazionali hanno formulato delle dichiarazioni sui diritti dell’uomo in risposta alle pressioni occidentali, senza tuttavia cambiare nella sostanza i tradizionali contenuti di matrice religiosa. Indubbiamente, l’elaborazione di una linea comune cui ogni stato islamico dovrebbe attenersi, in materia di salvaguardia delle libertà fondamentali della persona, dimostra un interesse ad approfondire questioni di difficile gestione per i governi di quei Paesi, spesso accusati da organizzazioni internazionali, quali Amnesty International, di gravi violazioni.
Il preambolo della “Dichiarazione dei diritti dell'uomo” del Consiglio islamico d’Europa (Parigi, 1981) fa riferimento al patto stipulato da Dio con l’uomo nella creazione, rinnovato poi mediante l’invio dei profeti. Su questo (e solo su questo) si basa l’intera concezione dei diritti umani. È chiaro, dunque, che ogni altra formulazione non religiosa non ha possibilità di sussistere. I sei capitoli che costituiscono
Con questi presupposti è difficile trovare, nel dialogo tra interlocutori ufficiali, un terreno d’incontro che sia neutro e al di fuori del “sacro”. Altro è, invece, quanto portato avanti da intellettuali, scienziati, pensatori, umanisti e semplici cittadini musulmani, democratici e laici. Gli elementi di contatto e di reciproca comprensione tra culture e tradizioni diverse sono molteplici e il Diritto in discussione è quello dell’essere umano in quanto tale, e non in quanto appartenente a una determinata comunità religiosa; inoltre, la persona emerge come valore sacro a se stante e non come creatura sottoposta a voleri più alti e insindacabili, fermo restando il suo personale rapporto con la religione. Ecco perché è ritenuta necessaria un’analisi permanente su quanto si sta cercando di costruire a livello giuridico nel Paese.
In Afghanistan la pena capitale è espressamente prevista da numerose leggi, a partire dalla legge fondamentale. Infatti
Il Codice penale del 1976, tuttora in vigore, prevede la pena di morte per numerose fattispecie di reato che rimandano a due principali categorie: reati contro la sicurezza dello Stato e reati contro la persona, in particolare alcuni casi di omicidio aggravato. Altri casi di omicidio di primo grado sono stati previsti da leggi più recenti, come la legge anti droga entrata in vigore nel novembre 2003 che prescrive la pena di morte nel caso in cui un trafficante di droga, nel resistere all’arresto, uccida un tutore della legge; il decreto presidenziale del 3 luglio 2004 che prevede la pena di morte per chi sequestra bambini e ne espianta gli organi, per poi venderli. Reati capitali sono inoltre previsti nella Legge sui reati contro la sicurezza interna ed esterna del 1987 e nella Legge militare del 1989, retaggio, tutte e due, della occupazione sovietica e ancora in vigore. I reati previsti da queste leggi, riferibili principalmente alla sicurezza dello Stato, in particolare in tempo di guerra, sono giudicati rispettivamente dal Tribunale per la sicurezza nazionale e dal Tribunale militare. Comunque, il Codice minorile recentemente approvato, che definisce come minorenne “una persona che ha compiuto i dodici anni di età e non ancora compiuto i diciotto”, all’articolo 39, paragrafo C, stabilisce che un ragazzo non può essere condannato a morte. Il 4 gennaio 2004, dopo tre settimane di acceso dibattito, i 502 membri della Loya Jirga (assemblea del popolo) hanno promulgato la nuova Costituzione dell’Afghanistan. Nei 160 articoli di cui è composta non è contenuto alcun riferimento esplicito alla Sharia, sebbene si dichiari che l’Afghanistan è una “repubblica islamica”, e che all’articolo 3 si preveda che “nessuna legge può essere contraria ai principi e alle prescrizioni della sacra religione dell’Islam” – prescrizioni che, come è noto, prevedono la pena capitale, in particolare per reati contro la religione islamica (rapina, adulterio e apostasia o blasfemia) e per reati contro la persona (omicidio). Ma un’altra norma costituzionale, l’articolo 27, richiede l’esistenza di una legge che sia stata promulgata per qualificare e punire un fatto come reato, ed è facile arguire che le prescrizioni coraniche sulla pena di morte non possano essere considerate alla stessa stregua. Di fatto, dalla caduta del regime dei talebani nel
Purtroppo, nella quotidianità afgana che comprende anche l’attività giudiziale di base, il rispetto dei diritti umani è un concetto sconosciuto. Un rapporto del dipartimento di Stato Usa elenca la lunga serie dei reati impuniti: esecuzioni sommarie, detenzioni arbitrarie, tortura, violenze su donne e su minorenni, persecuzioni etniche e religiose, traffico di esseri umani, sfruttamento del lavoro minorile.
Ma non per questo ci si può esimere dai passi formali necessari. L’Italia, che nel 2002 si è assunta il compito di riformare il sistema giudiziario e che finanzia i corsi di formazione per avvocati e magistrati, ha redatto il codice minorile e quello di procedura penale, in vigore ad interim. Intanto è all’esame del Parlamento un nuovo codice, anch’esso elaborato in Italia, che si sforza di conciliare i principi democratici con le leggi islamiche e alle consuetudini locali: nei villaggi la giustizia è amministrata dalle Jirga degli anziani e nel sud, accanto alla shari’a, vige il Pashtunwali, il codice d’onore delle tribù pashtun. L’Ufficio italiano giustizia è attivo in Afghanistan dal 2003. La prima fase, caratterizzata da un approfondito studio del sistema giudiziario afgano, ha portato alla pubblicazione, nel giugno 2003, della “Relazione generale sulla giustizia in Afghanistan”, arricchita dai risultati di un ulteriore studio comparato sulle legislazioni di altri Paesi islamici. Si è così giunti, tra il 2003 e il 2004, alla redazione di tre testi legislativi mirati a garantire una prima tutela dei diritti umani: il nuovo Codice di procedura penale provvisorio e relative norme di attuazione (approvato nel 2004), la nuova Legge penitenziaria e il Codice minorile (approvati nel 2005). Tali attività hanno permesso un primo livello di sostegno a un sistema giudiziario profondamente scosso e minato dai 23 anni di guerra.
Ecco che il compito più difficile resta quello di congiungimento tra la giustizia formale e quella percepita. Ancora oggi il sistema di giustizia “formale”, per vari motivi (dalla mancanza di fiducia da parte della popolazione alle oggettive carenze strutturali e di preparazione), è investito solo del 20% delle dispute di carattere legale che si registrano nel Paese. Il restante 80% è ancora risolto attraverso il sistema della cosiddetta giustizia “informale” gestita, secondo i casi, dai locali consigli degli anziani o dalle Jirga e dalle Shura diffuse in tutto l’Afghanistan, attraverso l’applicazione di norme talvolta genuinamente ispirate al Corano, altre volte legate a forme di diritto consuetudinario. Nel corso degli anni, pertanto, i progetti che si sono susseguiti sono stati caratterizzati soprattutto dalla finalità ultima di ricostituire un sistema giudiziario coerente con i criteri della nuova Costituzione approvata nel 2004 e con gli standard internazionali di protezione dei diritti umani previsti nei trattati di cui l’Afghanistan è parte.
Con il consolidarsi del ruolo delle nuove autorità permanenti afgane, principalmente il nuovo Governo e il Parlamento liberamente eletto, la comunità internazionale ha quindi riconosciuto la necessità di trasferire a esse il compito di condurre la riforma. Il Centro nazionale per la formazione giuridica, del quale l’Italia può assumersi la paternità sia per l’ideazione sia per la costruzione, è destinato a catalizzare tutte le attività centrali di formazione giuridica.
Un sostanziale cambio di strategia nella riforma del sistema giudiziario afgano è avvenuto con l’apertura della Conferenza sullo stato di diritto in Afghanistan, tenutasi a Roma il 2-3 luglio 2007. Da una ricostruzione incentrata, sostanzialmente, sulla mera fornitura di assistenza tecnica ed economica mediante progetti bilaterali, si è passati a un approccio più inclusivo e multilaterale, tendente a garantire la titolarità afgana (local ownership) del processo di ricostruzione. L’inizio di questa nuova fase è stato salutato con favore dalla comunità internazionale convenuta a Roma, che ha assunto nuovi impegni di spesa per complessivi 98 milioni di dollari (gli Usa hanno promesso 15 milioni, il Canada, maggiore contribuente, 30 milioni). A seguito della Conferenza di Roma, il Governo afgano ha adottato, nel maggio 2008, una nuova Strategia nazionale di sviluppo del settore giustizia, da realizzarsi mediante un apposito Programma di sviluppo (rispettivamente, National justice sector strategy, Njss e National justice programme, Njp). È stato inoltre approntato un meccanismo di coordinamento dei progetti di ricostruzione del settore giustizia a livello provinciale (Provincial justice coordination mechanism, Pjcm), presieduto dalla missione Onu in Afghanistan (United nations assistance mission in Afghanistan, Unama). L’Njss è una strategia quinquennale di sviluppo del settore giustizia che, per la prima volta, affronta il tema della riforma della giustizia in Afghanistan mediante un approccio sistemico alla programmazione e pianificazione delle attività di ricostruzione. Essa costituisce inoltre una delle strategie settoriali allegate alla Strategia nazionale di sviluppo dell’Afghanistan (Ands), ormai definitiva, presentata alla recente Conferenza di Parigi il 12 giugno 2008. Il documento delinea i tre macro-obiettivi della riforma del sistema giudiziario afgano, ossia: a) miglioramento delle capacità delle istituzioni giudiziarie (Corte Suprema, ufficio della Procura Generale e ministero della Giustizia); b) coordinamento e integrazione dell’amministrazione della giustizia con le altre pubbliche amministrazioni; c) miglioramento generale della qualità dei servizi. Tali obiettivi generali vengono poi dettagliati in sub-programmi, che, a loro volta, contengono singole ministrategie di sviluppo, risultati attesi e potenziali criticità.
In definitiva, come sempre, il ruolo chiave lo svolgerà l’educazione, vero anello di congiunzione tra codici e comportamenti.

